Il trasferimento d’azienda esclude il beneficio degli sgravi sulla mobilità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2017, n. 10428, ha stabilito che, a differenza della semplice cessione d’azienda, l’ipotesi del trasferimento esclude il beneficio degli sgravi sulla mobilità di cui alla L. 223/1991. Non ha infatti rilievo il disposto dell’articolo 47, comma 5, L. 428/1990, che, nell’escludere l’applicabilità dell’articolo 2112 cod. civ., in caso di trasferimento di un’azienda in crisi, disciplina la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa, senza aver riguardo agli aspetti contributivi. La prosecuzione o la riattivazione del rapporto di lavoro presso il nuovo datore costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore stesso, ma l’effetto di un preciso obbligo di legge, il cui adempimento non giustifica l’attribuzione dei benefici contributivi in argomento, non traducendosi in un reale incremento occupazionale.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto