Trasferimento d’azienda: no a sgravi contributivi per assunzione lavoratori in mobilità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3831, ha ritenuto che non possono essere riconosciuti gli sgravi contributivi previsti per l’assunzione di lavoratori licenziati a seguito di procedura di mobilità, qualora tale assunzione avvenga nell’ambito di un trasferimento di azienda (o di un suo ramo). È onere del datore di lavoro fornire la dimostrazione degli elementi di novità intervenuti nella struttura societaria e delle significative integrazioni apportate al complesso originario per consentire a quello ceduto di svolgere autonomamente la propria funzione produttiva.

 

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