Trasferimento d’azienda: l’accordo sindacale non può derogare all’articolo 2112, cod. civ.

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3411, ha deciso che, in caso di trasferimento dell’azienda, un accordo sindacale non può derogare a quanto statuito nell’articolo 2112, cod. civ., secondo cui il trasferimento d’azienda non produce alcuna soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che prosegue ininterrotto con il cessionario alle medesime condizioni con le quali era stato stipulato dal cedente, a prescindere dal fatto che l’azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un’impresa che si trovi in una condizione di crisi aziendale o si trovi sottoposta ad amministrazione straordinaria. L ‘obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell’Unione Europea induce, piuttosto, a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius) all’assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all’impresa cessionaria.

 

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