Il tirocinante e il dominus dante pratica devono appartenere al medesimo Ordine professionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5441 del 19 luglio 2021, ha stabilito che sia il tirocinante che il dominus dante pratica devono appartenere al medesimo ordinamento professionale e che, quindi, l’aspirante consulente del lavoro deve svolgere la pratica professionale presso un professionista iscritto all’Albo dei consulenti del lavoro.

Infatti, qualora al professionista sia affidato un aspirante consulente del lavoro, il dante pratica è tenuto a osservare la disciplina stabilita con regolamento del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, al fine di garantire il proficuo svolgimento della pratica, consentendo all’aspirante professionista di acquisire le competenze necessarie per lo svolgimento di tale attività professionale; poiché il professionista è soggetto alla sola disciplina stabilita dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ove non sia iscritto a tale Ordine professionale (ma a quello dei dottori commercialisti) non può soggiacere alla disciplina del regolamento di un differente Ordine professionale (quello dei consulenti del lavoro) rispetto a quello di appartenenza e, tantomeno, può essere assoggettato al suo potere disciplinare.

La disciplina professionale risalente al 1979, che ammetteva lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione di consulente di lavoro anche presso i dottori commercialisti, non può considerarsi compatibile con gli odierni principi che regolano lo svolgimento dei tirocini professionali: ne consegue, quindi, che tali norme devono ritenersi tacitamente abrogate dalla disciplina introdotta dal D.L. 138/2011.

 

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