Tipologia di danni risarcibili in regime di tutela reale

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 ottobre 2023, n. 29333, ha stabilito che nel regime di tutela reale, antecedente la Legge n. 92/2012, la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore licenziato non esclude che lo stesso possa chiedere il risarcimento di un danno ulteriore, comunque derivato dal licenziamento, quale, ad esempio, il risarcimento per danno all’immagine o per danno morale. Pertanto, incombe sul giudice di merito l’obbligo di tenere conto ai fini risarcitori di tutte le conseguenze in peius derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.

 

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