Termine entro cui far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi

L’INL, con nota n. 9943 del 19 novembre 2019, ha offerto chiarimenti in ordine al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, che hanno recentemente affermato che il regime decadenziale dei 2 anni previsto dall’articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, trova applicazione esclusivamente all’azione esperita dal lavoratore.

Pertanto, la Corte ha affermato il principio in virtù del quale il suddetto termine decadenziale di 2 anni riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi, e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’articolo 3, comma 9, L. 335/1995.

 

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