Tassazione incentivo all’esodo e importo transattivo: applicabilità del regime impatriati

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 40/E del 23 luglio 2024, ha precisato che i dipendenti che preferiscono assoggettare a tassazione ordinaria anziché separata le somme ricevute a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo”, con lo scopo di usufruire del regime impatriati, precluso ai redditi a imposizione separata, possono rivolgersi all’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate per richiedere la riliquidazione dell’imposta.

Secondo la normativa, infatti, sono esclusi dall’incentivo gli importi che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef, compresi quelli a tassazione separata. Pertanto, se il dipendente intende beneficiare del regime impatriati, può rivolgersi, dopo il ricevimento della comunicazione degli esiti della liquidazione dell’imposta, al competente Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, che, in sede di assistenza, in presenza dei presupposti, riliquiderà l’imposta dovuta, facendo concorrere i redditi in questione (nella misura ridotta prevista dalla norma) alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti.

La risoluzione chiarisce, inoltre, che le somme erogate a titolo di “incentivo all’esodo” e di “importo transattivo” in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, sono soggette, in via generale, al regime della tassazione separata fino all’importo di 1 milione di euro e al regime ordinario per la quota parte eccedente.

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