La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2023, n. 10802, ha stabilito che in tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell’addebito posto a base del provvedimento di recesso – ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’articolo 18 St. lav., così come modificato dalla l. n. 92 del 2012, comma 42 dell’articolo 1 –, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l’applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso articolo 18 St. lav.. È invece applicabile la tutela indennitaria di cui all’articolo 18, comma 5, nel caso in cui sia accertato un ritardo notevole e non giustificato della contestazione dell’addebito posto a base del provvedimento di recesso.
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