Svuotamento delle mansioni: risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 aprile 2022, n. 11499, ha stabilito che, ove la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell’attività lavorativa, essa esula dal concetto di equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi di sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito, che, nell’accertare il sostanziale svuotamento delle mansioni operato in danno del lavoratore, aveva condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno.

 

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