Svolgimento di altro lavoro che ritarda la guarigione dall’infortunio: legittimo il licenziamento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 dicembre 2018, n. 32600, ha stabilito che la malattia per infortunio non esclude la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa, a condizione che ciò non determini un ritardo nella guarigione o aggravamento. È legittimo il licenziamento del lavoratore assente per malattia dovuta a lombalgia, ma operativo, e con grosso impegno fisico, in una pizzeria di cui era anche comproprietario.

 

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