La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 novembre 2024, n. 30722, ha ritenuto che in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l’assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l’articolo 5, L. 604/1966, pone a carico del datore di lavoro l’onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l’illecito disciplinare contestato.
Svolgimento altra attività in malattia e licenziamento: onere della prova a carico del datore di lavoro
di Redazione
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