La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 agosto 2024, n. 22722, ha statuito che il superamento dell’orario giornaliero, recuperato attraverso la particolare articolazione del turno, non implica che il giorno di riposo concesso per recuperare il maggior stress psico-fisico legato a una prestazione lavorativa di durata prolungata e con articolazione notturna debba essere qualificato come mera assenza dal servizio, ai sensi dell’articolo 44, comma 3, Ccnl del comparto sanità del settembre 1995, fungendo, invece, tale assenza da riposo compensativo per il superamento dell’orario lavorativo giornaliero.
Superamento orario giornaliero: il recupero attraverso la particolare articolazione del turno è riposo compensativo
di Redazione
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