La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 24 febbraio 2016, n.3645, ha deciso che, a differenza del licenziamento disciplinare, nel caso di superamento del periodo di comporto per malattia non sussiste l’esigenza dell’immediatezza e della tempestività. L’interesse del lavoratore alla certezza della vicenda contrattuale va contemperato con un ragionevole spatium deliberandi, che va riconosciuto al datore di lavoro perché egli possa valutare convenientemente nel complesso la sequenza di episodi morbosi del lavoratore, ai fini di una prognosi di compatibilità della sua presenza in rapporto agli interessi aziendali. La tempestività del licenziamento non può quindi risolversi in un dato cronologico fisso e predeterminato, ma costituisce valutazione di congruità che il giudice di merito deve fare caso per caso, con riferimento all’intero contesto delle circostanze significative.
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