Superamento comporto: sì al licenziamento dopo un rilevante lasso temporale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n.16462 del 5 agosto, ha stabilito che il fatto che il datore di lavoro accetti la ripresa dell’attività lavorativa del dipendente, nonostante il superamento del periodo di comporto, non significa che abbia rinunciato ad intimare il licenziamento.

Nell’ipotesi in cui il licenziamento venga intimato dopo un intervallo temporale rilevante, il datore di lavoro deve fornire la prova del nesso causale tra l’esercizio del diritto di recesso e il superamento del periodo di comporto.

È, invece, onere del lavoratore dimostrare che la riammissione in servizio costituisca, nel caso concreto, una manifestazione tacita del datore di lavoro di rinunciare a far valere il suo diritto al recesso.

Ad ogni modo, l’intervallo di tempo trascorso dovrà essere valutato dal giudice tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e organizzative dell’azienda.

La Corte ha ribadito che, a differenza del licenziamento disciplinare che richiede la tempestività, il licenziamento per superamento del comporto può essere contemperato con un ragionevole lasso di tempo.

 

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