Superamento comporto: l’aspettativa post malattia è periodo neutro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2016, n.3297, ha deciso che, nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, il relativo periodo non può essere computato nell’arco temporale dei trentasei mesi previsti dalla disciplina collettiva, ma va considerato come periodo “neutro”, sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso ove, al termine dell’aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l’assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo c.d. interno entro l’arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa.

A conferma della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto