Successione di imprenditori in un appalto e trasferimento d’azienda non sono sovrapponibili

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1811, ha stabilito che occorre distinguere tra successione di un imprenditore a un altro in un appalto di servizi e trasferimento d’azienda, in quanto fattispecie non automaticamente sovrapponibili, perché la prima integra la seconda, regolata dall’articolo 2112, cod. civ., soltanto qualora sia accertato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa, o almeno del know how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa a un gruppo di dipendenti; altrimenti ostandovi il disposto dell’articolo 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003, non in contrasto sul punto con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l’ambito di protezione dei lavoratori di cui alla Direttiva 2001/23/CE a ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda; sicché, in caso di successione di un imprenditore a un altro in un appalto di servizi, non sussiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore al trasferimento automatico all’impresa subentrante, occorrendo procedere al suddetto accertamento.

 

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