Subentro nell’appalto: non configura trasferimento d’azienda in presenza di elementi di novità e discontinuità

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 ottobre 2024, n. 27607, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 29, comma 3, D.Lgs. 276/2003, come novellato dall’articolo 30, L. 122/2016, l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa non costituisce trasferimento d’azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l’esecuzione dell’appalto.

 

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