Straining: forte conflittualità al lavoro insufficiente a dimostrare la responsabilità datoriale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 ottobre 2022, n. 29059, in tema di straining, ha ritenuto che forti divergenze sul luogo di lavoro e un’accesa conflittualità tra le parti non siano sufficienti a determinare una situazione di nocività a connotazione stressogena e, dunque, fonte di responsabilità datoriale ex articolo 2087, cod. civ., perché il rapporto interpersonale, specie se inserito in una relazione gerarchica continuativa, è in sé possibile fonte di tensioni, che, tuttavia, non sfociano in una malattia del lavoratore se non vi sia esorbitanza nei modi rispetto a quelli appropriati per il confronto umano.

 

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