Spese di trasporto per trasferte del dipendente: i chiarimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 22 del 4 ottobre 2018, ha chiarito che i rimborsi delle spese di trasporto non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se sono rimborsate in ragione di idonea documentazione. Inoltre, l’Agenzia precisa che per escludere dal reddito imponibile del lavoratore i citati rimborsi non è necessario che detta documentazione, giustificativa dell’effettività del costo sostenuto, sia intestata al soggetto che effettua la trasferta, dal momento che per dimostrare che uno specifico onere è stato sostenuto in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro, è sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota riepilogativa.

 

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