Lo spaccio di droga in ambito extralavorativo integra giusta causa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° dicembre 2016, n. 24566, ha stabilito che la detenzione, in ambito extra lavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fine di spaccio è idonea a integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o da comprometterne il rapporto fiduciario. La condotta posta in essere dal dipendente lede infatti l’immagine aziendale e può configurarsi il serio pericolo che tale spaccio avvenga all’interno dei locali aziendali.

 

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