Sospensione obblighi occupazionali per i datori che fruiscono di Cig COVID

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha chiarito che vige l’istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione delle persone con disabilità (ex articolo 3, comma 5, L. 68/1999) per le imprese che fruiscono di Cigo, Cigd, Fis o dei Fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia.

Rimane fermo che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di Cigs e Cigd o alla quantità di orario ridotto in proporzione. L’obbligo a carico del datore di lavoro di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per collocamento mirato territorialmente competenti si ritiene ripristinato al venir meno della situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19.

 

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