Sospensione attività imprenditoriale in edilizia: modi e tempi per la revoca

Il Ministero del Lavoro, con nota n.19570 del 16 novembre, ha offerto chiarimenti in merito a modalità e tempi per la revoca della sospensione di attività imprenditoriale nel settore edile, in seguito a quanto stabilito dalla circolare n.26/15. La richiamata circolare riprende la lettera circolare 22 agosto 2007, che, in relazione all’edilizia, precisa come il personale ispettivo debba adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativamente alle violazioni riscontrate e verificare in seguito l’ottemperanza della prescrizione impartita.

Il Ministero, con la nota in oggetto, precisa che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, per potersi avvalere del personale interessato dagli adempimenti.

Pertanto, ai fini della revoca del provvedimento:

per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria sarà necessaria l’effettuazione della visita medica;

per gli obblighi di formazione e informazione è necessario che l’attività formativa del personale sia stata programmata in modo da concludersi entro 60 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa.

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