La soppressione del posto presso il terzo distaccato non integra gmo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 febbraio 2019, n. 5996, ha deciso che, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del dipendente distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del motivo devono essere verificati con riferimento all’ambito aziendale del datore di lavoro distaccante. Su quest’ultimo ricade anche l’onere di provare, con riguardo all’organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento, l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva. Pertanto, la mera cessazione dell’interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccato non è sufficiente a integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026

Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026

Torna in alto