Somministrazione illecita lavoratori domestici: non punibile la famiglia

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 5617 del 21 giugno 2017, ha precisato che in caso di intermediazione illecita di manodopera di lavoratori domestici, si applicherà la sanzione amministrativa unicamente nei confronti del somministratore (cooperative e società che forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona), ai sensi dell’articolo 18, comma 1, D.Lgs. 276/2003, e non anche nei riguardi dell’utilizzatore/famiglia privata, fruitrice del servizio di assistenza alla persona, la quale non sarà, peraltro, chiamata a rispondere ex articoli 35 e 38, D.Lgs. 81/2015.

La nota evidenzia, infine, che profili di rilevanza penale permangono per le ipotesi di somministrazione irregolare con finalità di lucro.

 

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