Somme sostitutive del reddito: non deducibili a titolo di aliunde perceptum

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 maggio 2020, n. 8799, ha stabilito che non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, considerato che l’eventuale non debenza dà luogo a un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di Legge, dall’Istituto previdenziale.

 

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