Sicurezza sul lavoro: responsabilità estesa a più figure

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con sentenza 10 giugno 2016, n.24136, ha stabilito che, in tema di incidenti sul lavoro, nei contesti lavorativi più complessi si è frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; e anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. In molti casi occorre configurare, già sul piano dell’imputazione oggettiva, distinte sfere di responsabilità gestionale, separando le une dalle altre: esse conformano e limitano l’imputazione penale dell’evento al soggetto che viene ritenuto “gestore” del rischio, nel senso che è garante, appunto, il soggetto che gestisce il rischio; ragionando in termini volutamente generici, si può tendenzialmente affermare che rientra nella sfera di responsabilità del preposto l’incidente occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa; in quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell’organizzazione dell’attività lavorativa; in quella del datore di lavoro, invece, l’incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

 

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