Sicurezza sul lavoro: nozione di datore di lavoro e responsabilità

La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza 17 marzo 2022, n. 9028, ha stabilito che, ai fini della sicurezza sul lavoro, deve considerarsi datore di lavoro la figura titolare del rapporto di lavoro o, comunque, colui che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita i relativi poteri decisionali e di spesa. Questa figura, stante il concetto di unicità del datore di lavoro, non può essere sottoarticolata a seconda delle funzioni svolte o dei settori produttivi, tranne nel caso in cui, nell’ambito della medesima impresa, siano previsti una pluralità di datori, che siano, però, a loro volta dotati di tutti i poteri decisionali e di spesa necessari per la rispettiva unità organizzativa. Solo se ricorrono tali circostanze è possibile ammettere la contestuale presenza di un datore di lavoro “apicale” al vertice dell’intera organizzazione con uno o più datori di lavoro “sotto-ordinati”. Laddove, invece, manchi l’elemento essenziale dell’autonomia si configura la figura del dirigente, che non solleva il datore dai propri doveri e obblighi in materia di sicurezza.

 

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