Sicurezza: da preferire misure non soggette a discrezionalità del dipendente

La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con sentenza 2 febbraio 2016, n.4325, ha deciso che, per la sicurezza sul luogo di lavoro, di fronte alla possibilità dell’utilizzo di plurime misure di prevenzione, i soggetti titolari dell’obbligo di protezione devono preferire le misure di sicurezza sull’utilizzo delle quali incida di meno la scelta discrezionale del lavoratore, considerando che è pur sempre possibile e non imprevedibile un’errata opzione.

Nel caso di specie, la Cassazione ha condannato il datore di lavoro e il preposto per l’infortunio occorso a un apprendista: è stato riconosciuto che nel luogo di lavoro mancava l’attrezzatura che avrebbe apportato una maggiore sicurezza ai lavoratori rispetto a quella che effettivamente era utilizzata al momento dell’infortunio.

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