La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 marzo 2024, n. 6540, ha stabilito che il licenziamento di un dirigente non deve essere arbitrario, pretestuoso o persecutorio, ma deve rispettare i limiti generali posti all’esercizio dei poteri datoriali. La valutazione della correttezza del licenziamento e delle ragioni addotte per giustificarlo spetta al giudice del merito, il quale ha la facoltà di sindacare l’eventuale uso distorto del potere datoriale.
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