La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 29 novembre 2024, n. 30748, ha stabilito che la sentenza penale di assoluzione in seguito a dibattimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio di impugnativa di una sanzione disciplinare irrogata nell’ambito di un rapporto di lavoro di diritto privato, nel caso in cui non ricorra, ai sensi dell’articolo 654, c.p.p., il presupposto della costituzione del datore di lavoro quale parte civile nel processo penale, in quanto l’articolo 653 comporta l’efficacia di giudicato di tale sentenza (quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso) solo relativamente ai rapporti di pubblico impiego, facendo riferimento al giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche Autorità.
Sentenza penale di assoluzione inefficace nel giudizio di impugnativa di sanzione disciplinare nel settore privato
di Redazione
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