La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2016, n.784, ha ritenuto che il co.49, art.1, L. n.311/04, non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge, dovendosi escludere il diritto all’inquadramento nel ruolo dirigenziale, con le relative conseguenze economiche, solo perché sussistono le due condizioni relative al tipo di accesso e alla permanenza in ruolo per almeno tre anni.
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