La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 gennaio 2016, n.784, ha ritenuto che il co.49, art.1, L. n.311/04, non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge, dovendosi escludere il diritto all’inquadramento nel ruolo dirigenziale, con le relative conseguenze economiche, solo perché sussistono le due condizioni relative al tipo di accesso e alla permanenza in ruolo per almeno tre anni.
Segretari comunali: procedure di mobilità e vigenza della L. n.311/04
Potrebbe interessarti anche...
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il seminario affronta le specificità della gestione dei rapporti di lavoro domestico, con particolare attenzione alle novità 2026. 28 aprile 2026
Il master analizza il contratto di lavoro subordinato, nei suoi principi generali e nelle sue diverse declinazioni. 17 aprile 2026
