Scuola pubblica: diritto al risarcimento per insegnanti assunti con contratti a termine reiterati

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 9 giugno 2022, n. 18698, ha ritenuto che, nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell’utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico, o comunque senza soluzione di continuità, per un periodo superiore a 3 annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l’utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest’ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle 3 annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all’articolo 32, comma 5, L. 183/2010 (poi articolo 28, comma 2, D.Lgs. 81/2015), oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo, invece, riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato.

 

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