Scelta del regime fiscale per i lavoratori “impatriati”

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n.46244 del 29 marzo, ha stabilito le modalità di esercizio dell’opzione, per i soggetti destinatari dei benefici previsti dalla L. n.238/10 (Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia) che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015, del regime previsto dall’art.16, D.Lgs. n.147/15, per i lavoratori c.d. impatriati.

Per accedere al beneficio, che consiste nel far concorrere alla formazione del reddito complessivo soltanto il 70% del reddito, i lavoratori dipendenti devono presentare un’apposita richiesta scritta al proprio datore di lavoro entro 3 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. La richiesta dovrà contenere le generalità del contribuente, il suo codice fiscale, l’indicazione dell’attuale residenza in Italia e l’impegno a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio.

L’opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o di impresa, i quali possono indicare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2016.

La scelta è irrevocabile e ha effetto, a partire dal 1° gennaio 2016, per i quattro periodi d’imposta successivi.

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