Sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori

L’INL, con lettera circolare n. 3 del 12 ottobre 2017, ha fornito indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La sanzione da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria è riconducibile alla violazione dell’obbligo sancito dai seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008:

  • articolo 18, comma 1, lettera c): nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (ad esempio lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, etc.);
  • articolo 18, comma 1, lettera g): in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  • articolo 18, comma 1, lettera bb): nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

L’Ispettorato ricorda infine che, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 347 c.p.p..

 

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