La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 ottobre 2015, n.20585, ha deciso che, costituendo l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo e, assolvendo tale obbligo, una funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva alla quale si somma, il credito per le sanzioni civili, proprio in ragione dell’affermata sussistenza di un legame di automaticità funzionale, resta soggetto allo stesso regime prescrizionale quinquennale.
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