La Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, con sentenza 13 maggio 2016, n.20051, ha stabilito che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), pur non avendo un ruolo gestionale, ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando eventuali soluzioni economicamente più vantaggiose, ma che sono più rischiose per i lavoratori. Difatti il suo apporto è puramente tecnico dal momento in cui il datore di lavoro non ha conoscenze tecniche e, quindi, necessita di una persona che ottemperi all’obbligo giuridico di analizzare e individuare i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno del luogo di lavoro. Ciò premesso, in relazione a tale compito, il Rspp può essere chiamato a rispondere, come garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.
Ruolo e violazione dei doveri di Rspp
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