La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 2 ottobre 2023, n. 27711, ha stabilito che nell’attuazione dell’articolo 36 della Costituzione il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall’articolo 36 della Costituzione, anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare un’interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Nell’opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex articolo 36 della Costituzione il giudice, nell’ambito dei propri poteri ex articolo 2099 secondo comma Cc, può fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva Ue 2022/2041 del 19 ottobre 2022.
Ruolo della contrattazione collettiva in relazione all’art. 36 Costituzione
di Redazione
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