Rito del lavoro e ricorso ai poteri istruttori del giudice

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 7 luglio 2020, n. 14081, ha ritenuto che nel rito del lavoro, in nome del contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l’incertezza del fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. Tuttavia, tale potere-dovere, lungi dall’essere arbitrario o discrezionale, impone al giudice di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all’uso dei poteri istruttori ovvero di non farvi ricorso e il relativo provvedimento può, così, essere sottoposto al sindacato di legittimità qualora non sia sorretto da una congrua e logica spiegazione nel disattendere la richiesta di mezzi istruttori relativi a un punto della controversia, che, se esaurientemente istruito, avrebbe potuto condurre a una diversa decisione della causa.

 

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