Rito Fornero: ammissibile la deduzione di ulteriori motivi nel giudizio di primo grado

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 maggio 2021, n. 14180, ha stabilito che nel rito c.d. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a struttura bifasica, con una prima fase a istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, e una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della causa petendi, la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi.

 

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