Riscatto periodi non coperti da contribuzione: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 7 marzo 2024, n. 5/E, fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità di riscattare periodi non coperti da contribuzione, ed annesso trattamento fiscale delle somme versate a tale titolo.

Tale facoltà è prevista dall’articolo 1, comma 126, Legge 213/2023, di Bilancio per l’anno 2024.

Viene prevista la possibilità, in via sperimentale per il biennio 2024 – 2025 la possibilità di riscattare periodi che non siano già coperti da contribuzione, da parte di coloro che non hanno anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.

Viene prevista la possibilità di riscattare fino ad un massimo di cinque anni, anche non continuativi.

La circolare passa, poi, in rassegna gli impatti di natura fiscale derivanti dal pagamento di dette somme.

Anzitutto, viene ribadita la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato di chiedere ai propri datori di lavoro di procedere alla copertura derivante dal riscatto contributivo utilizzando i premi di risultato.

Il datore di lavoro che sostiene l’onere da riscatto può portare in deduzione dal proprio reddito le somme a tale titolo versate.

Parallelamente, tali somme non concorrono a formare reddito imponibile in capo al lavoratore in quanto rientrano tra quelle di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a).

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