Risarcimento danno: regola di giudizio nel processo civile

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 agosto 2017, n. 19270, ha stabilito che, ove le leggi scientifiche non consentano un’assoluta certezza della derivazione causale, la regola di giudizio nel processo civile è quella della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, criterio che non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana).

Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che condannava il datore di lavoro a risarcire gli eredi del dipendente morto di neoplasia polmonare, a fronte dell’accertamento, da una parte, della presenza nell’ambiente di lavoro di due agenti patogeni, quali l’amianto e gli idrocarburi policiclici aromatici, e, dall’altra, dell’insufficienza delle misure di protezione.

 

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