La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 gennaio 2016, n.1756, ha deciso che, in relazione alla funzione di recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore, le ferie annuali devono essere godute entro l’anno di lavoro e non successivamente; una volta decorso l’anno di competenza, il datore di lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie né può stabilire il periodo nel quale deve goderle, ma è tenuto al risarcimento del danno.
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