Rinunce e transazioni: esatto adempimento dell’obbligo retributivo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3 febbraio 2022, n. 3425, ha ritenuto che, qualora il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per transigere una controversia avente a oggetto l’esatto adempimento dell’obbligo retributivo, la transazione non produce effetto nei confronti dell’Inps e, quindi, non ha effetti rispetto all’obbligo contributivo previdenziale. L’obbligazione contributiva ha, infatti, natura di obbligazione pubblica nascente ex lege e su di essa non può, pertanto, incidere la volontà negoziale delle parti che disciplini in maniera diversa l’obbligazione retributiva. Alla base del credito dell’ente previdenziale deve, infatti, essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta e, pertanto, un’eventuale transazione tra le parti non spiega effetti riflessi nel giudizio con cui l’Inps fa valere il credito contributivo.

 

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