La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 20 novembre 2015, n.23791, ha stabilito che deve ritenersi legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo adottato nei confronti del lavoratore il quale, dopo la soppressione del suo posto, non deduce la ricorrenza in seno all’organizzazione aziendale di posti di lavoro professionalmente equivalenti e rifiuta il mantenimento dell’occupazione con mansioni meno qualificate, a nulla rilevando le assunzioni effettuate in epoca antecedente il provvedimento espulsivo, non corrispondenti alla professionalità dell’interessato.
Rifiuto a svolgere mansioni inferiori: licenziamento legittimo
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