Riduzioni compensate delle imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio

È stata pubblicata sulla GU n.230 del 3 ottobre 2015 la delibera del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 settembre 2015, relativa alle riduzioni compensate  delle imprese di autotrasporto conto terzi e conto proprio.

Sono ammesse al beneficio della riduzione compensata le imprese che, nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2014, abbiano sostenuto costi per il pagamento dei pedaggi per i transiti autostradali effettuati con veicoli Euro 3, 4, 5 appartenenti alle classi B 3,4,5. La riduzione compensata è commisurata al volume complessivo del fatturato relativo ai costi sostenuti per il pagamento dei pedaggi nel periodo considerato.
A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 06 ottobre 2015 e fino alle ore 14,00 del 06 novembre 2015, le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo provvedono a compilare e a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it. Allo scopo di guidare gli utenti, affinché’ detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.

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