L’Inail, con istruzione operativa n. 12320 del 18 dicembre 2024, ha informato che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2022/2023, pari al 4,81% dell’importo del premio dovuto per il 2024, si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione per l’autoliquidazione 2024/2025 e spetta alle imprese iscritte alla Gestione artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2022-2023 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio, barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2023, inviata entro il 29 febbraio 2024.
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