Riduzione premi 2020 per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali

L’Inail, con circolare n. 15 del 30 aprile 2020, ha comunicato che la riduzione dei premi e contributi dovuti prevista dall’articolo 1, comma 128, L. 147/2013, per l’anno 2020 si applica esclusivamente ai premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42, D.P.R. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori) e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L. 93/1958. La riduzione continua ad applicarsi, altresì, ai contributi assicurativi della Gestione agricoltura di cui al Titolo II, D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.

La circolare ricorda che la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2020, è stata fissata nella misura pari al 15,29% con D.I. 7 febbraio 2020, che ha approvato la determinazione presidenziale Inail n. 290/2019.

 

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