Riders: il committente deve fornire i DPI per proteggersi dal COVID-19

Il Tribunale Firenze, Sezione Lavoro, con decreto 1° aprile 2020, n. 886, ha stabilito che al rapporto di lavoro dei c.d. riders, al quale può applicarsi la disciplina del rapporto di lavoro subordinato (ex articolo 2, D.Lgs. 81/2015), per le modalità del suo svolgimento, può vieppiù richiamarsi la disciplina del Capo V-bis, D.Lgs. 81/2015 (Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali), finalizzata a stabilire livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali; in particolare, è previsto che il committente sia tenuto nei confronti dei lavoratori, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 81/2008 (articolo 47-septies, comma 3, D.Lgs. 81/2015) e, quindi, anche alla consegna dei dispositivi di protezione individuale.

 

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