La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 novembre 2023, n. 31755, ha stabilito che in tema di qualificazione come stagionale delle attività di cui dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 368 del 2001, è stato affermato, che, seppur nel mutato quadro normativo della disciplina dei contratti a tempo determinato, nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d’intensificazione dell’attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico produttiva. La normale attività è quella che il singolo imprenditore, nell’esercizio dei poteri suoi propri (artt. 2082, 2086, 2555 c.c.) ha stabilito come scopo oggettivo del suo operare, riguardo al che egli deve pertanto strutturare l’azienda ed impiantare la relativa organizzazione (con particolare riferimento a quella del lavoro) onde assicurarne l’adeguato funzionamento. L’attività stagionale è aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta ed implica un collegamento con l’attività lavorativa che vi corrisponde, anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore, l’esigenza di una sua limitazione temporale.
Quando ricorre genuinamente il concetto di attività stagionale?
di Redazione
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