L’Inps, con circolare n.29 dell’11 febbraio, ha reso noto che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso dell’anno 2016 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi, considerato il valore negativo del tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’Istat con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell’anno precedente.
Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione 2016
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